L’avvocata Concetta Nunnari annuncia querele temerarie e attacca Calabria7 sui social. Noi rispondiamo semplicemente con le carte mettendo in fila ciò che sostiene la Procura di Catanzaro e cosa dice il gip nell’ordinanza. Da una parte le accuse della Direzione distrettuale antimafia, dall’altra le determinazioni del giudice delle indagini preliminari che ha respinto la misura cautelare per insufficienza del quadro indiziario. Le diffide e le minacce di querela temerarie dell’avvocato Nunnari non ci spaventano e non spostano di un millimetro la nostra indipendenza.
Agli insulti, alle minacce continuate e ripetute, agli atti persecutori e alle polemiche siamo abituati e vaccinati, ma non per questo li lasciamo passare. Rispediamo al mittente le accuse di diffamazione perché ad essere diffamata è stata Calabria7. Una cosa deve essere chiara: nessuno all’infuori della redazione decide quali notizie e quando questo giornale può scrivere. Ci scusiamo se nel caso dell’avvocata abbiamo peccato di lesa maestà per aver fatto il suo nome e cognome legandola a un’inchiesta che, tra l’altro, non è neanche la prima avviata dalla Procura di Catanzaro nei suoi confronti come la diretta interessata saprà, visto che certi comportamenti l’hanno portata a un divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico deciso da un giudice. Misura alleggerita solo per buon senso (LEGGI ANCHE).
L’articolo contestato da Nunnari
Ma soffermiamoci su quest’ultima inchiesta, attenendoci scrupolosamente agli atti. La ricostruzione accusatoria riguardante Nunnari, riportata nell’articolo del vicedirettore Gabriella Passariello sull’inchiesta della Dda di Catanzaro, ha una provenienza ben precisa: il primo capo di imputazione dell’ordinanza del giudice riportata da pagina due a pagina cinque. L’ipotesi di un suo ruolo di finanziatrice e organizzatrice dell’associazione non l’ha inventata Calabria7. Il pubblico ministero le attribuisce investimenti di capitali per le procedure esecutive e la disponibilità delle sue competenze professionali per la partecipazione alle aste. Questa è l’accusa. Il giudice l’ha valutata diversamente (tra l’altro non solo per lei) così come già chiaramente scritto dalla collega nell’articolo contestato. A scanso di equivoci precisiamo che – come facilmente intuibile – non si trattava di una disamina di ogni singolo capo di imputazione dell’inchiesta ma solo di quello principale.
La prima rettifica e la nuova diffida
Per evitale ulteriori manipolazioni rese sui social, documentiamo i fatti così come sono avvenuti. L’avvocato Vitaliano Leone ha inviato una richiesta di rettifica nell’interesse di Nunnari. Il 9 settembre Calabria7 le ha dedicato un articolo dando notizia del rigetto della misura da parte del gip con pubblicazione avvenuta senza tagli (a differenza di quanto sostenuto) e la posizione della difesa ha dunque trovato spazio sul giornale.
Poi, nonostante la pubblicazione della rettifica firmata dal suo legale difensore, a poche ore di distanza è arrivata una diffida formale questa volta da parte dell’indagata: in sostanza, la rettifica della rettifica senza aver scritto altro su di lei. Strano no? In questo caso Nunnari contesta il modo in cui abbiamo presentato le ragioni del rigetto, sostenendo che il lettore potesse attribuirle soltanto alla difesa. Conclusione decisamente arbitraria e interpretazione prettamente personale visto che la precedente rettifica era stata inviata dal suo avvocato e non dal giudice. Ergo: il virgolettato va attribuito a chi ha scritto. Regola elementare non solo del giornalismo.
Le accuse della Dda e i due capi contestati
Visto che l’avvocata Nunnari parla di cose che Calabria7 non ha trattato anche perché non ha avuto il tempo necessario e fisiologico per farlo, considerato che la diretta interessata freme per la pubblicazione, per pura cortesia esaminiamo nel dettaglio il contenuto dell’ordinanza relativamente alla sua posizione. Per Nunnari erano stati chiesti gli arresti domiciliari in relazione a due capi di imputazione: il numero 1 e il numero 9. Nel primo la Dda di Catanzaro ipotizza l’associazione per delinquere con l’aggravante mafiosa. Nel secondo caso, non trattato da Calabria7 come il capitolo dedicato alle conclusioni del gip rispetto alla sua posizione, la Procura le attribuisce un concorso in riciclaggio nell’operazione da 107mila euro collegata alla partecipazione a una procedura per terreni ad Anoia. Su entrambe le ipotesi il gip Andrea Odierno ha respinto la richiesta cautelare nei confronti di Nunnari.
Perché il gip ha respinto la richiesta di arresti
Letti gli atti, il giudice ha ritenuto che gli elementi raccolti non sostenessero, nei suoi confronti, la gravità indiziaria necessaria per applicare la misura cautelare. Sul capo associativo, alle pagine 75 e 76 dell’ordinanza, Odierno esamina i prestiti concessi a Gennaro Pierino Mellea e li riconduce, con ogni probabilità, al rapporto personale e fiduciario tra i due. Rileva che non emerge un guadagno di Nunnari derivante da quei prestiti. Non ravvisa una sua disponibilità stabile e consapevole a partecipare a un gruppo dedito alla commissione di una serie indeterminata di reati. Le espressioni utilizzate da Mellea per presentarla agli interlocutori non bastano a dimostrare l’adesione al patto criminale. Il gip considera inoltre i rapporti economici con la società di Danilo Abramo per i lavori di ristrutturazione di un immobile della professionista. Quanto al supporto alle aste telematiche, non individua un contributo causalmente rilevante alla conduzione dell’asta esaminata. La conclusione, su Nunnari, è che il complesso degli elementi non consente di ritenerla partecipe dell’associazione.
Sull’ipotesi di riciclaggio il giudice esclude la gravità indiziaria a suo carico e rileva le perplessità manifestate dalla legale sulla consegna di denaro in contanti e non ricava dagli elementi esaminati né la sua partecipazione all’attività di riciclaggio né la consapevolezza della provenienza illecita delle somme. Sono le valutazioni del magistrato contenute nell’ordinanza che riportiamo come tali, con il rilievo che meritano.
Il rigetto, la posizione di indagata e la non colpevolezza
Questo rigetto è un elemento sostanziale a favore di Nunnari e va riferito senza attenuarne la portata. Allo stesso tempo, quel provvedimento non dispone l’archiviazione della sua posizione e non è una sentenza di assoluzione. Nunnari resta indagata a piede libero. Ergo il procedimento penale al momento va avanti. Essere indagata non significa essere colpevole. Il principio di non colpevolezza vale pienamente per lei, come per chiunque altro. Nessun lettore deve ricavare dalla permanenza dell’indagine un giudizio di responsabilità che non esiste come sottolineato nell’articolo della giornalista Gabriella Passariello. La Procura aveva formulato le accuse; il gip non ha ritenuto sufficienti gli elementi per applicarle una misura cautelare. Questo è il quadro documentato.
Le querele annunciate e gli attacchi alla cronista
Il dissenso non ci scandalizza. Nemmeno le critiche, anche severe. Ci permettiamo invece di giudicare poco edificante lo spettacolo offerto sui social: “Tale Gabriella Passariello”, il riferimento ironico al “New York Times”, il commento secondo cui l’articolo “fa più schifo del post precedente” (nonostante la nota di rettifica non sia stata scritta da noi). Alle parole di Concetta Nunnari sulla sua pagina facebook rispondiamo con fermezza sottolineando che la libertà di parola è concessa a tutti nei limiti della pertinenza, della continenza e del decoro.
Calabria7 continuerà a leggere le carte e a scrivere
All’avvocata riconosciamo il diritto di difendersi, di chiedere rettifiche e di rivolgersi ai giudici. Sono diritti che rispettiamo. Le diciamo con altrettanta chiarezza che la prospettiva di una controversia non determinerà le nostre scelte editoriali. Ribadiamo per l’ennesima volta che da queste parti non esistono cognomi che, quando c’è una notizia di interesse pubblico, non si possano scrivere. Concetta Nunnari compreso.
Calabria7 continuerà a leggere, analizzare e approfondire. Continuerà a occuparsi di denaro pubblico, aste, professionisti, imprese, ’ndrangheta e poteri forti. Con l’obbligo di verificare e con la disponibilità a correggere ciò che risulti inesatto. Alla professionista auguriamo che la sua estraneità alle ipotesi contestate trovi conferma negli esiti del procedimento, dei quali daremo conto. La nostra regola resta questa: se la notizia c’è, la scriviamo. Se un giudice respinge un’accusa, scriviamo anche quello. Se arrivano diffide, le affrontiamo. A testa alta e senza paura per nessuno ma senza far passare né minacce, né offese, né ingiurie, né diffamazioni da parte di chiunque. Noi facciamo il nostro lavoro, avvocato Nunnari lei faccia il suo.












