6 Novembre 2026
6 Novembre 2026
Pubblicità – facebook.com
Pubblicità

‘Ndrangheta nel Vibonese, sorveglianza speciale annullata per Vincenzo Mantella: nuovo giudizio a Catanzaro

La misura era stata disposta per tre anni con obbligo di soggiorno. Nel ricorso la difesa ha richiamato due decisioni del 2025: l’annullamento della condanna in “Rinascita-Scott” e l’assoluzione nel caso Farfaglia

Pubblicità – autobencivenni.com
Pubblicità

La Corte di Cassazione ha annullato il decreto con cui la Corte d’appello di Catanzaro aveva confermato la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per Vincenzo Mantella, 40 anni, di Vibo Valentia. La Seconda sezione penale ha accolto il ricorso degli avvocati Diego Brancia e Francesco Sabatino rinviando gli atti alla Corte d’appello di Catanzaro per un nuovo giudizio sulla misura di prevenzione. Il Tribunale di Catanzaro aveva disposto nel 2025 tre anni di sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza e una cauzione di mille euro.

La condanna annullata in “Rinascita-Scott”

Nel ricorso i difensori contestano ai giudici d’appello di avere confermato la misura senza confrontarsi con due pronunce che, secondo la difesa, incidevano sulla valutazione della pericolosità sociale di Mantella. Gli avvocati avevano sottoposto entrambe alla Corte d’appello con una memoria depositata l’11 dicembre 2025, prima della decisione.

La prima riguarda “Rinascita-Scott”. Nel 2025 la Sesta sezione penale della Cassazione, aveva annullato con rinvio la condanna di Mantella per partecipazione ad associazione mafiosa. Secondo i legali, quella condanna era stata uno degli elementi centrali su cui il Tribunale aveva fondato la misura. Dopo l’annullamento, sostengono, spettava ai giudici d’appello spiegare quali elementi autonomi sostenessero ancora il giudizio di pericolosità e in che modo ne dimostrassero l’attualità.

Il caso Farfaglia e l’assoluzione a Vibo

La seconda pronuncia riguarda un procedimento distinto. Il Tribunale di Vibo Valentia il 9 luglio 2025 ha assolto Vincenzo Mantella dall’accusa di estorsione aggravata ai danni della ditta Farfaglia con la formula “perché il fatto non sussiste”. L’imputazione riguardava una presunta richiesta di denaro legata a un cantiere tra Vibo e Vena Superiore, per fatti contestati intorno al 2009. L’accusa si fondava sul racconto del collaboratore di giustizia Andrea Mantella.

Nelle motivazioni, depositate il 1° ottobre 2025, il collegio ha giudicato le sue dichiarazioni su quell’episodio “generiche e contraddittorie” e ha rilevato la mancanza di riscontri in grado di colmarne le lacune. La difesa ha indicato l’assoluzione come irrevocabile e ha contestato che il decreto d’appello avesse lasciato senza risposta anche questo punto, poiché la presunta estorsione figurava tra gli elementi utilizzati per sostenere la misura.

Nel ricorso anche la contestazione sullo scambio di posizioni

I difensori hanno sollevato un’ulteriore censura. A loro avviso, il decreto d’appello avrebbe attribuito a Vincenzo Mantella cinque estorsioni e reati in materia di armi e stupefacenti riferibili a un altro imputato di “Rinascita-Scott”. Nel ricorso hanno contestato anche il riferimento a una detenzione ancora in corso, sostenendo che Mantella fosse già tornato in libertà. Saranno le motivazioni della Cassazione a chiarire quali censure abbiano portato all’annullamento.

Pubblicità – edilexpocalabria.com
Pubblicità – facebook.com
Pubblicità – scaranogroup.it

LASCIA UN COMMENTO

ARTICOLI CORRELATI

Pubblicità
Pubblicità – cisal.org
Pubblicità – autobencivenni.com

ULTIME NOTIZIE

Pubblicità – micheleaffidato.it
× Sponsor