Non c’è stata alcuna violazione del diritto di difesa. Non c’è stata alcuna inutilizzabilità delle prove. E il pericolo che il reato possa essere ripetuto, anche da sospeso, resta concreto. Con un’ordinanza molto articolata, la Corte di Cassazione ha dichiarato infondato il ricorso presentato dai difensori dell’ispettore di Polizia alla Squadra Volanti della Questura di Catanzaro Simone Cortese, 39enne, di Chiaravalle Centrale, ma residente a Montepaone, destinatario nel mese di luglio di un avviso di conclusione delle indagini per accesso abusivo al sistema informatico e corruzione in concorso con l’imprenditore Paolo Paoletti (LEGGI). I giudici di Piazza Cavour hanno di fatto blindato l’impianto accusatorio della Procura di Catanzaro.
L’iter giudiziario
Tutto parte il 2 febbraio 2026: il gip del Tribunale di Catanzaro su richiesta della Procura applica a Cortese gli arresti domiciliari. Il Riesame di Catanzaro ha respinto la richiesta di scarcerazione. Poi, lo stesso gip ha sostituito i domiciliari con la misura interdittiva della sospensione dall’esercizio delle funzioni pubbliche. Ma nel frattempo la difesa aveva proposto comunque ricorso in Cassazione contro l’ordinanza genetica sul presupposto che l’interesse a ricorrere resta, anche se la misura è stata attenuata, perché si contestano i presupposti della gravità indiziaria e delle esigenze cautelari. Per i difensori si sarebbe violato il diritto di difesa, in assenza di un interrogatorio preventivo, necessario se non esiste il pericolo di inquinamento delle prove. E a parere della difesa quel pericolo non c’era, era solo dedotto dalle stesse condotte contestate. La Cassazione però rivela un dettaglio importante: Cortese, parlando con Paoletti, aveva fatto riferimento a un “collega fidato”, una persona “a conoscenza delle numerose (sue) condotte illecite” e capace di garantirgli “riservatezza e impunità”.
Da qui, scrivono i giudici, esiste l’ “alta probabilità che l’indagato, giovandosi anche di altri non ancora identificati, possa cercare di alterare le tracce delle proprie pregresse attività illecite”, attività compiute dimostrando “dimestichezza nell’uso indebito degli strumenti a sua disposizione”.
Legittimo il sequestro del telefono di Paoletti
La difesa sostiene che l’aver sequestrato il telefono di Paolo Paoletti, facendone una copia forense totale, avrebbe violato i principi di proporzionalità e adeguatezza: dati usati contro Cortese senza un provvedimento formale di trasmissione. Ma i giudici di Piazza Cavour pongono un punto fermo: solo il proprietario del telefono può lamentarsi della violazione della sua privacy. “Il solo abilitato concretamente dolersi dell’eventuale violazione del principio di proporzionalità e di adeguatezza del vincolo imposto sulla totalità di tali dati non può che essere il soggetto che può vantare un diritto alla loro riservatezza: in questo caso solo Paolo Paoletti”. Cortese, come terzo, non può pretendere di vedere tutta la vita privata di Paoletti contenuta nel telefono solo per difendersi. Il suo diritto di difesa è assicurato con l’ostensione dei soli messaggi intercorsi tra i due. Una volta che i dati sono stati legittimamente acquisiti, duplicati e selezionati nel procedimento originario contro Paoletti, non serve un nuovo sequestro per usarli contro Cortese. Sono documenti informatici che “circolano secondo le regole ordinarie della prova documentale in fase cautelare”. Di conseguenza cade anche l’eccezione di inefficacia della misura per omessa trasmissione al Riesame della copia forense integrale e della Comunicazione di notizia di reato del Ros del 18 dicembre 2025.
Funzioni pubbliche piegate ad interessi personali
Per la Cassazione, la misura cade solo se non trasmetti atti a contenuto sostanziale e decisivo. In questo caso si trattava di “un mero atto riepilogativo delle attività investigative compiute e dei relativi esiti” che conteneva “elementi di accusa a carico del Cortese ritenuti superflui”, perché superati da altri elementi successivi su cui la misura trovava “pieno fondamento”. E per la copia forense, la difesa non ha mai dimostrato perché la conoscenza dell’intero contenuto sarebbe stata decisiva, visto che i giudici hanno valutato solo i messaggi specifici tra i due. I giudici valorizzano i messaggi del 22 febbraio 2022: Paoletti invia a Cortese foto di targhe di autoveicoli, Cortese risponde con i dati riservati presi dal sistema della Motorizzazione Civile. Non lo fa nell’ambito di attività istituzionali. E non è un episodio isolato: stesso schema il 26 marzo 2022, con “continuità e serialità delle richieste e costante disponibilità dell’indagato ad assecondarle”. Questo denota, per la Cassazione, “l’asservimento delle funzioni pubbliche da lui esercitate agli interessi privati dell’interlocutore“. E il corrispettivo? Paoletti remunerava Cortese “non solo riservandogli trattamenti di favore nelle ordinarie transazioni aventi ad oggetto la sua attività commerciale, ma anche impegnandosi ad assumerne il nipote alle dipendenze della sua impresa”. Utilità rilevanti anche solo allo stadio della promessa.
Quanto poi alle esigenze cautelari per la Cassazione il pericolo di inquinamento probatorio resta, “l’attualità e la concretezza delle esigenze cautelari non devono essere confuse con l’attualità e la concretezza delle condotte criminose”. L’ “azione criminosa lungamente tenuta dal Cortese, senza cedimenti o interruzioni di sorta” ne delinea la “spiccata capacità criminosa attuata tramite l’abuso del ruolo rivestito”.












