3 Luglio 2026
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Truffe bancarie e Sms ingannevoli: il giudice di Pace di Catanzaro condanna PostePay e tutela il risparmiatore

Quando la sicurezza digitale fallisce, la responsabilità non pò ricadere sui cittadini: una sentenza storica contro le frodi finanziarie

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La vicenda giudiziaria che ha visto protagonista un risparmiatore calabrese segna un punto di svolta fondamentale nella protezione dei consumatori contro le frodi finanziarie. Tutto è iniziato con un messaggio fraudolento ricevuto all’interno della chat ufficiale dei servizi postali, seguito da una chiamata di un sedicente operatore. Sfruttando la tecnica dello spoofing, che permette di camuffare il numero chiamante facendolo apparire come quello istituzionale, e facendo leva su una falsa urgenza, il truffatore ha indotto il cittadino a recarsi presso uno sportello automatico. Il cliente è stato guidato telefonicamente nell’esecuzione di un’operazione che ha sottratto circa 3.000 euro dal suo conto a favore di un soggetto terzo.

La battaglia legale contro PostePay

PostePay ha inizialmente respinto ogni richiesta di rimborso, sostenendo che l’utilizzo del PIN e la presenza fisica del cliente allo sportello escludessero qualsiasi responsabilità dell’ente. Secondo la società, l’assenza di anomalie tecniche interne rendeva l’operazione legittima e attribuibile esclusivamente al comportamento dell’utente. Tuttavia, il cittadino, assistito dagli avvocati Francesco Di Lieto e Maria Stefania Valentini e supportato dal Codacons, non si è arreso. Il Giudice di Pace di Catanzaro, Dott. Domenico Gualtieri Marino, accogliendo integralmente il ricorso, ha ribaltato questa impostazione, condannando PostePay alla restituzione dell’intera somma sottratta, oltre a interessi, rivalutazione e spese legali.

L’obbligo di vigilanza a carico dell’istituto

Il magistrato ha chiarito che l’inserimento del codice di sicurezza non costituisce, di per sé, una prova della volontà del cliente di disporre del proprio denaro a favore di terzi ignoti, né configura una colpa grave tale da giustificare la perdita dei risparmi. Il fulcro della decisione risiede nell’obbligo di sicurezza che grava sugli istituti finanziari. Il giudice ha infatti sottolineato come PostePay non abbia dimostrato di aver attivato sistemi di monitoraggio capaci di rilevare in tempo reale un’operazione del tutto atipica rispetto alle abitudini del cliente e di importo elevato. È stata inoltre rilevata la mancata produzione di prove relative alle schermate informative dell’ATM, impedendo di verificare se fossero stati forniti avvisi in grado di mettere concretamente in guardia l’utente sulla reale natura dell’operazione.

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