Alex Prestanicola torna in libertà. Il Tribunale del Riesame di Catania, all’esito dell’udienza celebrata il 18 agosto 2026, ha accolto il ricorso presentato dai suoi difensori, gli avvocati Diego Brancia, del Foro di Vibo Valentia, e Dario Vannetiello, del Foro di Napoli, disponendo l’annullamento totale della misura cautelare e la conseguente scarcerazione dell’indagato. La decisione è stata assunta dalla quinta sezione penale del Tribunale etneo, chiamata a pronunciarsi dopo l’annullamento con rinvio disposto dalla sesta sezione penale della Corte di Cassazione. I giudici della Suprema Corte avevano censurato in maniera netta la tenuta della motivazione con la quale il precedente collegio del Riesame aveva confermato la custodia cautelare in carcere.
Il rinvio disposto dalla Cassazione
La vicenda cautelare aveva avuto origine dall’ordinanza emessa il 20 aprile 2026 dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania e successivamente confermata, il 16 maggio, dal Tribunale della libertà. Prestanicola, 35 anni, originario del Vibonese e già coinvolto nel processo Rinascita Scott, nel quale è stato assolto, è indagato nell’ambito di un’inchiesta coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Catania su un presunto traffico di cocaina tra la Calabria e la Sicilia. Secondo l’ipotesi accusatoria, avrebbe ricoperto il ruolo di fornitore della sostanza stupefacente destinata a un gruppo ritenuto operativo in Sicilia. Le presunte forniture, secondo la ricostruzione investigativa, sarebbero avvenute tra il dicembre 2023 e il settembre 2024, con carichi di diversi chilogrammi di cocaina trasportati attraverso alcuni corrieri. Il gip, tuttavia, aveva già escluso la presenza di gravi indizi relativamente alla contestazione di partecipazione all’associazione finalizzata al narcotraffico, accogliendo la richiesta cautelare soltanto per i presunti episodi di cessione e fornitura di droga.
Le chat sulle automobili e i collegamenti non dimostrati
Nelle motivazioni depositate dopo la decisione del 7 luglio, la Cassazione aveva individuato profonde lacune nel modo in cui gli elementi investigativi erano stati collegati alla posizione di Prestanicola. La Suprema Corte aveva definito “assertiva e, dunque, mancante” la motivazione relativa ai rapporti tra l’indagato, alcuni corrieri e l’uomo di fiducia del gruppo catanese. La difesa aveva prodotto una serie di conversazioni nelle quali si parlava di automobili da vendere o noleggiare, sostenendo che quei contatti fossero riconducibili all’attività lavorativa svolta da Prestanicola nel settore della compravendita di veicoli.
Il precedente Riesame aveva giudicato “singolare” che diverse persone finite nell’inchiesta fossero tutte interessate alle vetture trattate da Prestanicola. Per la Cassazione, però, quella semplice valutazione non era sufficiente: sarebbe stato necessario spiegare in maniera concreta perché le conversazioni dovessero essere interpretate come riferimenti criptici a operazioni di narcotraffico. Alcuni messaggi risalivano inoltre all’agosto e al novembre 2023, dunque a un periodo precedente rispetto alle condotte contestate, collocate dall’accusa tra il dicembre 2023 e il settembre 2024. Anche altre comunicazioni non erano state collocate con precisione nel tempo né collegate a specifiche consegne di cocaina.
Il nodo delle presunte consegne a San Gregorio d’Ippona
Un altro passaggio decisivo riguardava San Gregorio d’Ippona, località nella quale, secondo gli investigatori, i corrieri avrebbero ricevuto lo stupefacente da trasportare in Sicilia. Per i giudici di legittimità, non poteva essere sufficiente rilevare che Prestanicola fosse nato nel comune vibonese e che lì abitasse sua madre. L’abitazione della donna, come documentato dalla difesa, si troverebbe infatti in una zona diversa rispetto alle coordinate Gps individuate nel corso delle indagini. La Cassazione aveva inoltre evidenziato l’assenza di una ricostruzione concreta del luogo utilizzato come deposito, delle persone che avrebbero materialmente custodito la droga e degli eventuali complici dei quali Prestanicola si sarebbe servito. Non erano state spiegate neppure le ragioni che avrebbero consentito di collegare l’indagato all’attività della cosca operante sul territorio. Un semplice rapporto familiare, secondo la Suprema Corte, non poteva sostituire l’individuazione di elementi concreti riferibili alle presunte condotte illecite.
La Suprema Corte: non ricostruite le singole transazioni
Il punto centrale indicato dalla Cassazione riguardava quindi l’assenza di una ricostruzione precisa delle singole operazioni. Il precedente provvedimento cautelare si era limitato, secondo i giudici, a registrare l’esistenza di contatti, incontri e spostamenti, senza dimostrare il coinvolgimento di Prestanicola in ciascuna delle presunte spedizioni di cocaina. Anche il procuratore generale presso la Cassazione aveva ritenuto fondati i rilievi della difesa sul presupposto della gravità indiziaria, sostenendo che gli elementi valorizzati non fossero né gravi né precisi. La Suprema Corte aveva quindi annullato l’ordinanza e affidato a un’altra sezione del Riesame il compito di effettuare una nuova valutazione.
L’annullamento totale e il ritorno in libertà
Davanti al nuovo collegio, gli avvocati Vannetiello e Brancia hanno insistito sulle lacune già individuate dalla Cassazione, chiedendo l’eliminazione della misura restrittiva. Al termine dell’udienza del 18 agosto, il Tribunale del Riesame di Catania ha accolto il ricorso difensivo e disposto l’annullamento integrale dell’ordinanza cautelare. Da qui il provvedimento di scarcerazione e il ritorno in libertà di Alex Prestanicola.












