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28 Maggio 2026
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File log, la Cassazione riapre la partita sulle intercettazioni: il caso torna al Riesame di Catanzaro

Al centro della vicenda il diritto della difesa ad accedere alle tracce informatiche del captatore. Staiano: “Questione decisiva per la legittimità intercettiva”

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Non è una questione semplicemente tecnica ma una partita che può incidere sulla tenuta delle intercettazioni e, a cascata, sulla libertà degli indagati in diversi procedimenti. I file log — cioè le tracce informatiche che raccontano il percorso di un’intercettazione eseguita tramite captatore informatico — finiscono al centro di una decisione della Corte di Cassazione, che ha annullato con rinvio l’ordinanza del Tribunale della libertà di Catanzaro.

Il cuore della vicenda giuridica ruota intorno a una serie di interrogativi: se la difesa non può accedere ai file log, può davvero controllare come è stata eseguita l’intercettazione? Può verificare tempi, accessi, server, passaggi tecnici, catena informatica del dato captato? Per l’avvocato Salvatore Staiano, che da circa un anno e mezzo porta avanti questa battaglia, la risposta è no. E proprio su questo terreno si gioca ora il nuovo round davanti ai giudici catanzaresi. La Cassazione non ha chiuso il caso: lo ha riaperto. Ha disposto l’annullamento con rinvio, rimettendo la questione al Tribunale della libertà.  La decisione riguarda il ricorso proposto dall’avvocato Staiano, difensore di Alessandro Ruga, contro l’ordinanza con cui il Riesame di Catanzaro, il 18 dicembre 2025, aveva dichiarato inammissibile l’appello cautelare.

Il nodo: i file di log del captatore informatico

Nel ricorso per Cassazione, la difesa ricostruisce la vicenda partendo dalla richiesta avanzata il 28 luglio 2025 alla Procura di Catanzaro per ottenere copia dei file di log e dei dati informatici correlati relativi ad attività intercettive. Secondo l’impostazione difensiva, il quadro indiziario a carico dell’indagato sarebbe fondato “in via esclusiva” sui risultati di intercettazioni telematiche effettuate tramite captatore informatico. 

La Procura aveva opposto diniego il 30 luglio 2025. Da lì la difesa aveva presentato istanza di revoca della misura cautelare davanti al gip, sostenendo la violazione del diritto di difesa e la conseguente inutilizzabilità degli esiti captativi. Il gip aveva rigettato l’istanza il 29 agosto 2025, qualificando la richiesta difensiva come “meramente esplorativa”. Contro quel provvedimento era stato proposto appello al Tribunale della libertà, poi dichiarato inammissibile.

Perché i file log sono decisivi secondo la difesa

Per la difesa, i file di log non sono un dettaglio secondario. Sono, al contrario, la traccia informatica che consente di verificare come, quando, da chi e attraverso quali passaggi sia stata eseguita un’attività di intercettazione tramite software spia. Nel ricorso viene spiegato che un file di log rappresenta la registrazione sequenziale e cronologica delle operazioni effettuate da un sistema informatico: server, storage, client, applicazioni o altri dispositivi. I log, secondo la prospettazione difensiva, tracciano il percorso del dato, lo stato, la destinazione verso i server successivi e il server finale, oltre a identificare accessi, utenti, amministratori e programmazione delle attività intercettive.

In sostanza, per Staiano, senza quei file la difesa non può controllare fino in fondo la legalità della captazione. Da qui l’affermazione più netta contenuta nell’impianto difensivo: “Negare i file di log, è come negare i decreti intercettivi”. Una frase che riassume la battaglia processuale portata davanti alla Suprema Corte.

La tesi bocciata dal Tribunale della libertà

Il Tribunale della libertà aveva ritenuto che la questione fosse ormai coperta da preclusione endoprocessuale, cioè non più proponibile dopo la definizione del riesame sulla misura cautelare. Secondo l’ordinanza impugnata, l’inutilizzabilità delle intercettazioni per violazione del diritto di difesa non poteva essere dedotta in una fase successiva, essendo già chiusa la fase cautelare genetica.

La difesa ha contestato questa impostazione sostenendo che il vizio non nasceva dalla mancata richiesta originaria, ma dal diniego successivo del pubblico ministero all’accesso ai file di log. Per questo, secondo il ricorso, non si trattava di una questione già dedotta e decisa, ma di una lesione del diritto di difesa maturata in un momento autonomo e successivo. Se il diritto ad accedere ai supporti materiali delle intercettazioni vale anche per i file di log del captatore informatico, allora il loro mancato rilascio potrebbe incidere sulla possibilità della difesa di verificare la genuinità, la tracciabilità e la correttezza dell’attività captativa.

La battaglia di Staiano e il possibile effetto a cascata

L’annullamento con rinvio non chiude la partita. Anzi, la riapre. Le motivazioni della Cassazione chiariranno il perimetro della decisione e diranno fino a che punto la Suprema Corte abbia accolto le censure difensive sulla motivazione dell’ordinanza e sulla preclusione processuale. Allo stato, il dato certo è il dispositivo: l’ordinanza è stata annullata e il fascicolo torna al Tribunale di Catanzaro per un nuovo giudizio.

La questione dei file log tocca un nervo scoperto della moderna prova digitale: il controllo difensivo sulle intercettazioni eseguite con strumenti informatici invasivi, come i captatori. Per la difesa, quei dati non sono un accessorio, ma la chiave per verificare la catena tecnica dell’intercettazione. E proprio su questo terreno Staiano conduce da tempo una battaglia che potrebbe avere effetti anche in altri procedimenti cautelari e di merito fondati su captazioni informatiche.

La dichiarazione dell’avvocato Staiano

L’avvocato Salvatore Staiano ha commentato così l’annullamento disposto dalla Cassazione: “Innanzitutto intendo significare che per la stesura del ricorso ho goduto dell’assai pregevole  collaborazione dell’avvocato Giuseppe Mussari. Il profilo informatico è stato demandato al dottor Antonio Miriello. Il tema unico rimesso alla Cassazione riguardava i file di log, l’annullamento è per omessa motivazione, ma certamente la Cassazione darà indicazioni precise sulla fondatezza della istanza”.

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