14 Ottobre 2026
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Il Tar boccia il Viminale: annullata la sospensione dell’ex comandante della Polizia locale di Mileto

Accolto il ricorso contro il decreto del 2024: per i giudici mancano accertamenti puntuali sui contatti contestati e sulle responsabilità nella gestione dei controlli edilizi. Il Ministero dovrà pagare le spese processuali, ma potrà riesaminare la vicenda

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Il Viminale lo aveva sospeso dal servizio, ma gli accertamenti e le motivazioni alla base della decisione non hanno superato il vaglio del Tar del Lazio. I giudici amministrativi hanno annullato il decreto emesso il 17 ottobre 2024 nei confronti dell’ex comandante della Polizia locale di Mileto, Renato Parrone, accogliendo il ricorso e condannando il Ministero dell’Interno al pagamento delle spese di giudizio. Il ricorrente, assistito dagli avvocati Giuseppe Di Renzo e Nazzareno Rubino, aveva contestato la sospensione cautelare d’urgenza disposta sulla base degli accertamenti della Prefettura di Vibo Valentia.

I contatti emersi in Rinascita Scott e il decreto di sospensione

La Prima sezione ter del tribunale amministrativo ha individuato tre carenze nell’istruttoria e nella motivazione del provvedimento. La misura era stata adottata dopo una proposta del prefetto di Vibo Valentia, sulla base della relazione di una commissione d’indagine e di ulteriori elementi trasmessi dalla Prefettura. Al centro della valutazione c’erano alcuni rapporti risalenti al 2018, emersi nell’inchiesta Rinascita Scott, tra il ricorrente, allora vicecomandante, e un soggetto indicato negli atti come uomo di fiducia di un vertice della criminalità organizzata. A questi elementi si aggiungeva la contestazione relativa all’assenza dei registri dei sopralluoghi edilizi. Per il Ministero, il quadro complessivo giustificava la sospensione per tutelare l’imparzialità e il regolare funzionamento dell’amministrazione comunale. Il Tar ha però ritenuto che gli elementi raccolti non fossero stati approfonditi e rappresentati in modo sufficiente a sostenere quella decisione.

“Numerosi contatti”, ma un solo episodio documentato

Il primo punto riguarda proprio i rapporti richiamati nel decreto. Nei documenti acquisiti, compresi quelli depositati in forma riservata, si faceva riferimento a numerosi incontri e conversazioni. Mancava però una ricostruzione concreta: date, frequenza, circostanze degli incontri e contenuto delle interlocuzioni. L’unico episodio specificamente documentato e chiarito, osservano i giudici, era una telefonata del 15 febbraio 2018, relativa alla collocazione di una giostra per il carnevale cittadino, per la quale mancavano alcuni documenti.

Il collegio riconosce che quella conversazione presenta elementi di rilievo e modalità che possono apparire peculiari. Tuttavia, un singolo episodio, senza ulteriori riscontri puntuali, non consente di attribuire al rapporto la valenza che il provvedimento ministeriale gli aveva riconosciuto. L’istruttoria, secondo il Tar, non chiarisce quindi in modo adeguato la natura e l’intensità dei contatti.

Registri edilizi, mancava la verifica sulle responsabilità

La seconda carenza riguarda la gestione dei controlli sull’abusivismo edilizio. La difesa aveva evidenziato che il ricorrente era diventato comandante soltanto nel febbraio 2024 e aveva ereditato l’organizzazione dell’ufficio dai suoi predecessori. Su questo passaggio, per il Tar, mancava una verifica essenziale. Dagli atti non emergeva un approfondimento per stabilire se la modalità di gestione contestata fosse stata introdotta dal ricorrente oppure costituisse una prassi già radicata nell’ufficio. Un accertamento necessario per attribuire quella situazione alla responsabilità del destinatario della sospensione.

Il confronto generico con gli altri comandi

Il terzo rilievo investe il richiamo alle prassi seguite da altri uffici di polizia locale. Il Ministero aveva sostenuto che la tenuta dei registri dei controlli fosse una modalità ordinaria di organizzazione del servizio. Anche questa affermazione, però, è stata giudicata generica: il provvedimento non indicava quali comandi fossero stati presi come riferimento. Per i giudici, quel confronto era dunque privo di un adeguato supporto istruttorio e non poteva colmare le lacune della motivazione.

Decreto annullato, resta possibile un nuovo esame

Il Tar ricorda che la sospensione ha una funzione cautelare e preventiva e prescinde dall’accertamento di responsabilità penali, disciplinari o amministrative. L’ampia discrezionalità riconosciuta al Ministero richiede comunque accertamenti accurati e motivazioni coerenti. In questo caso, secondo il collegio, tale livello di approfondimento non è stato raggiunto. È stata invece respinta la contestazione sulla mancata comunicazione di avvio del procedimento: i giudici hanno ritenuto che il rilievo sulla gestione dei controlli edilizi riguardasse una situazione organizzativa ancora attuale, tale da giustificare l’intervento urgente. L’esito è l’annullamento della sospensione impugnata. Il Ministero dovrà pagare 2mila euro di spese di giudizio. La sentenza lascia espressamente aperta la possibilità di una nuova valutazione della vicenda, purché fondata su un accertamento più completo dei fatti.

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