14 Ottobre 2026
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Incidente mortale sulla 106 a Simeri Crichi, doppia attenuante e pena sospesa: condanna a otto mesi

Il Tribunale di Catanzaro riconosce le attenuanti generiche e quella ad effetto speciale. Nelle motivazioni, il concorso dell’altro conducente, il guasto ai freni e il tentativo di evitare l’urto

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Il Tribunale di Catanzaro riconosce le attenuanti generiche e quella ad effetto speciale per il concorso di cause nell’incidente.

Otto mesi di reclusione, con pena sospesa, per l’incidente mortale avvenuto sulla Statale 106, nel territorio di Simeri Crichi. È la condanna pronunciata in primo grado dal Tribunale di Catanzaro nei confronti di A.M., residente nel capoluogo e difesa dall’avvocato Giovanni Russomanno, nel processo per omicidio stradale. A determinare la consistente riduzione della pena è stato il riconoscimento sia delle attenuanti generiche sia dell’attenuante ad effetto speciale prevista per i casi in cui l’evento non sia conseguenza esclusiva della condotta dell’imputato. Il giudice ha ritenuto che alla collisione avessero contribuito anche la manovra dell’altro automobilista e un’avaria dell’impianto frenante della vettura di A.M.

Il calcolo della pena: da due anni a otto mesi

Il Tribunale ha fissato la pena base in due anni di reclusione. Ha quindi applicato l’attenuante riducendo la sanzione della metà: da due anni a un anno. Su questa pena è intervenuta un’ulteriore diminuzione di un terzo per le attenuanti generiche, fino agli otto mesi di reclusione indicati nel dispositivo. Due distinti riconoscimenti che hanno inciso sulla misura della condanna, accompagnata dalla sospensione condizionale.

La manovra dell’altro automobilista e il guasto ai freni

L’incidente risale al 24 marzo 2019. Secondo la ricostruzione accolta nella sentenza, A.M. percorreva la Statale 106 in direzione Crotone quando l’altra vettura, che si trovava sul margine destro della carreggiata, intraprese una svolta a sinistra per immettersi in una strada laterale, attraversando entrambe le corsie nonostante la linea continua. Le due auto si scontrarono e l’altro conducente morì alcune ore dopo all’ospedale di Catanzaro per le conseguenze del trauma.

Per il giudice, la manovra vietata dell’automobilista ha contribuito a provocare lo schianto. Nelle motivazioni si legge che l’evento “non può ritenersi esclusivamente addebitabile all’odierna imputata”. È questo il presupposto del riconoscimento dell’attenuante ad effetto speciale. Il Tribunale ha individuato un’ulteriore concausa nell’avaria dell’impianto frenante dell’auto di A.M., ritenendo che il guasto avesse inciso sulle modalità e sulla gravità dell’impatto.

Il tentativo di evitare l’urto e le attenuanti generiche

La sentenza affronta anche uno dei punti discussi durante il processo: lo spostamento a sinistra della vettura dell’imputata. Il Tribunale lo ha ricostruito come un tentativo di evitare l’ostacolo, anziché come una manovra di sorpasso dell’auto che la precedeva. La reazione della conducente è stata valorizzata anche nella concessione delle attenuanti generiche. A sostenerne il riconoscimento, oltre all’incensuratezza, è stato il comportamento processuale: attraverso il difensore, l’imputata aveva acconsentito all’acquisizione degli atti richiamati nelle motivazioni. Il tentativo di evitare l’impatto e la condotta tenuta nel procedimento sono stati considerati anche per concedere i benefici di legge.

La velocità alla base della condanna

Il concorso di altre cause non ha escluso, secondo il giudice, la responsabilità penale di A.M.. Il Tribunale ha accolto la ricostruzione tecnica che stimava la velocità d’impatto della sua vettura in circa 103 chilometri orari, su un tratto con limite di 70. Nella valutazione del giudice, il rispetto del limite avrebbe consentito di evitare la collisione. La manovra dell’altro automobilista e il malfunzionamento dei freni hanno quindi contribuito all’evento, senza interrompere il rapporto causale con la condotta dell’imputata. La difesa aveva chiesto in via principale l’assoluzione e, in subordine, il minimo della pena e i benefici di legge. Il pubblico ministero aveva concluso chiedendo quattro mesi di reclusione; la condanna pronunciata è stata di otto mesi.

Pena sospesa, patente sospesa per un anno e risarcimenti

Oltre alla sospensione condizionale della pena, il Tribunale ha concesso la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale richiesto dai privati. È stata inoltre disposta la sospensione della patente per un anno. Sul versante civile, A.M. è stata condannata al risarcimento dei danni in favore delle parti civili, con importi da determinare in un separato giudizio civile, oltre al pagamento delle spese processuali e delle spese di difesa delle parti civili.

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