20 Ottobre 2026
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Omicidio Longo, ergastolo a Battaglia ma le motivazioni smontano l’accusa: la Corte d’assise di appello deciderà nel merito

I giudici non hanno né accolto né rigettato la richiesta di dichiarare inammissibile l’appello della Dda. La Corte ha soprasseduto, rinviando al merito la valutazione del contrasto tra la condanna all’ergastolo e le motivazioni della sentenza

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Rosario Battaglia, ritenuto esponente di spicco del clan dei Piscopisani, è stato condannato all’ergastolo per l’omicidio di Mario Longo, ma nelle motivazioni della stessa sentenza il giudice scrive che gli elementi a suo carico non bastano a dimostrarne la responsabilità. È la contraddizione emersa nel processo di primo grado scaturito dall’operazione Portosalvo e portata davanti alla Corte d’assise d’appello di Catanzaro. Nel dispositivo c’è il carcere a vita. Nelle motivazioni si legge che gli elementi accusatori “non sono utilmente corroborati da dati concreti” e che “non può addivenirsi a una pronuncia di responsabilità nei termini invocati dall’accusa”. Su questo contrasto gli avvocati Salvatore Staiano e Walter Franzè hanno sollevato un’eccezione che resta aperta. La Corte non l’ha accolta né respinta: ha soprasseduto, rinviando la valutazione al merito.

L’omicidio Longo nella faida vibonese

Mario Longo viene assassinato la sera del 1° aprile 2012, lungo la strada provinciale 11, in località Facciolo, a Triparni, sull’arteria che collega Portosalvo a Vibo Valentia. Viene raggiunto da sette colpi di calibro 357 Magnum, nel pieno della contrapposizione tra i Piscopisani e il gruppo dei Patania. Secondo la ricostruzione accusatoria, Longo sarebbe stato considerato un soggetto inaffidabile, sospettato di riferire informazioni alle forze dell’ordine o alle consorterie avversarie. La decisione di eliminarlo viene collocata nel clima di sospetti seguito all’uccisione di Francesco Scrugli.

L’esecuzione materiale viene attribuita dall’accusa a Rosario Mantino, morto nel carcere di Messina nel 2018. A Battaglia viene invece contestato il ruolo di mandante e promotore dell’omicidio. È su questa responsabilità che il giudizio di primo grado, celebrato con rito abbreviato, si conclude con l’ergastolo.

I racconti dei pentiti e la circolarità delle fonti

Nelle motivazioni il giudice esamina le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, prima singolarmente e poi nel loro insieme. Il limite individuato riguarda l’origine delle informazioni e la possibilità di verificarle attraverso elementi autonomi. I racconti, osserva il gup, “si sovrappongono, si rincorrono e si alimentano reciprocamente”. La circolazione delle notizie negli ambienti criminali “non consente di distinguere ciò che è percezione diretta da ciò che è mera rielaborazione”. È il problema della “circolarità della fonte informativa”: più persone possono riferire la stessa versione perché l’hanno appresa da una medesima fonte o attraverso racconti che si sono alimentati a vicenda. La ripetizione della notizia finisce così per apparire una conferma, senza costituire necessariamente un riscontro autonomo. Le dichiarazioni vengono descritte come “serie e soggettivamente convinte”, ma la valutazione esposta nelle motivazioni ne evidenzia l’insufficienza a fondare la responsabilità per il delitto. Il giudice rileva la mancanza di riscontri esterni individualizzanti, capaci di collegare Battaglia alla decisione di uccidere Longo.

La partecipazione di Battaglia alla decisione

La questione riguarda il contributo attribuito all’imputato nell’organizzazione dell’omicidio. Nelle motivazioni non emergono elementi concreti sufficienti a dimostrare che Battaglia abbia partecipato alla deliberazione finale del delitto, né che abbia diretto o determinato l’azione esecutiva. Le dichiarazioni che lo coinvolgono vengono esaminate anche nella loro componente indiretta: informazioni ricevute da altri, deduzioni e interpretazioni dei rapporti tra i protagonisti della faida. È proprio il passaggio da queste conoscenze alla prova del concorso morale nell’omicidio a non trovare, secondo il percorso argomentativo della sentenza, un sostegno adeguato. Il contrasto investe quindi il fondamento della condanna: la valutazione delle prove contenuta nelle motivazioni approda a un esito incompatibile con l’ergastolo scritto nel dispositivo. Su questa frattura interviene l’eccezione difensiva portata all’attenzione dei giudici dell’appello.

Le assoluzioni per Palumbo e Stanganello

Nello stesso processo Battaglia viene assolto per l’omicidio di Michele Palumbo e per la scomparsa e l’uccisione di Massimo Stanganello, il cui corpo non è mai stato ritrovato. Le assoluzioni delimitano il quadro delle responsabilità riconosciute dal giudice di primo grado. Per l’omicidio Longo, invece, resta il carcere a vita, accompagnato da motivazioni che mettono in discussione la sufficienza degli elementi d’accusa.

La Corte rinvia la questione al merito

L’eccezione sollevata da Staiano e Franzè non è stata respinta. La Corte ha scelto di soprassedere, rimettendo la valutazione alla trattazione nel merito. Non c’è dunque ancora una decisione dell’appello sul contrasto tra dispositivo e motivazioni. La condanna all’ergastolo resta quella pronunciata in primo grado e impugnata dalla difesa. La questione che i giudici dovranno affrontare riguarda la coerenza della sentenza proprio nel suo passaggio essenziale: la prova della responsabilità di Battaglia per l’omicidio Longo.

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