24 Settembre 2026
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Scommesse, il Consiglio di Stato ribalta il Tar: niente licenza all’incensurato di Pizzo per i rapporti con persone pregiudicate

Accolto il ricorso del Viminale contro il via libera dei giudici calabresi. Per Palazzo Spada, nel settore del gioco non basta non avere condanne: la Questura può valutare legami familiari e frequentazioni per prevenire il rischio di infiltrazioni criminali

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Le Questure dispongono di un ampio potere discrezionale nel rigettare le istanze volte ad ottenere la licenza per la raccolta delle scommesse qualora il richiedente, pur risultando incensurato, mantenga stretti legami con soggetti pregiudicati per reati di particolare gravità. A stabilirlo è stato il Consiglio di Stato che, accogliendo il ricorso presentato dal Ministero dell’Interno, ha ribadito la centralità di tali controlli per contrastare l’accesso della criminalità organizzata nel comparto dei giochi. La pronuncia di Palazzo Spada, diffusa da Agipronews, ha così ribaltato la precedente sentenza del Tar Calabria che aveva invece riconosciuto il diritto ad ottenere il titolo autorizzatorio a un residente di Pizzo, nel Vibonese, la cui sfera familiare presentava antecedenti penali rilevanti a carico dei genitori.

La revisione del concetto di buona condotta

Il Tribunale amministrativo regionale aveva inizialmente sostenuto che l’assenza di precedenti penali, unitamente alla disponibilità di una casa e di un reddito regolare, costituisse un elemento sufficiente per superare il diniego opposto dall’autorità di pubblica sicurezza. I giudici amministrativi di secondo grado hanno invece chiarito che la valutazione della “buona condotta” non può esaurirsi nella mera fedina penale pulita, ma richiede un’analisi ad ampio raggio sulla condotta di vita e sulle frequentazioni dell’interessato. Poiché i contatti con individui ritenuti socialmente pericolosi non si limitavano ai soli genitori, la Questura ha agito in modo del tutto legittimo nel negare la licenza. Nel settore del gioco e delle scommesse, dunque, l’assenza di condanne non basta se sussistono contiguità idonee a mettere in dubbio la trasparenza della gestione.

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