La tutela previdenziale per malattia può essere riconosciuta anche per il giorno immediatamente precedente a quello di redazione del certificato medico, anche quando la visita viene effettuata presso l’ambulatorio del medico curante. A chiarirlo è l’Inps, con la circolare n. 92 del 4 settembre 2026, che supera il precedente orientamento in materia. In via generale, l’evento di malattia continua a decorrere dalla data di redazione del certificato con cui il medico attesta l’incapacità temporanea al lavoro.
Fino ad oggi, tuttavia, ai fini previdenziali l’Inps riconosceva il giorno precedente al rilascio del certificato soltanto in presenza di una visita domiciliare, a condizione che nel certificato fosse indicata, nel campo “Dichiara di essere ammalato dal…”, la giornata immediatamente precedente.
La modifica riguarda anche le visite ambulatoriali
La nuova indicazione tiene conto dell’evoluzione dell’assistenza territoriale, della riduzione del numero dei medici di medicina generale e dei maggiori carichi organizzativi e assistenziali, oltre che della crescente diffusione degli accessi ambulatoriali programmati.
Le nuove disposizioni sono applicabili dalla data di pubblicazione della circolare. Restano però esclusi i casi in cui il giorno precedente al rilascio del certificato coincida con un sabato, una domenica o un giorno festivo infrasettimanale.
L’Inps riconosce quindi ai fini della tutela previdenziale anche il giorno immediatamente precedente a quello del rilascio del certificato medico, purché il medico curante valorizzi nel medesimo documento alcuni specifici campi: “Dichiara di essere ammalato dal…”, indicando il giorno immediatamente precedente alla visita, e “Visita domiciliare”.
La regola vale anche per continuazione e ricaduta
Il nuovo criterio, valido anche per la certificazione di continuazione e ricaduta, nasce dalla necessità di non penalizzare il lavoratore nei casi in cui la visita medica non venga effettuata nello stesso giorno della chiamata al medico curante.
Occorre infatti considerare la facoltà, disciplinata nei contratti di lavoro per i Medici di Medicina Generale, di effettuare la visita medica domiciliare richiesta dal paziente entro le ore 12 del giorno immediatamente successivo e solo qualora venga ritenuta strettamente necessaria.
La modifica consente dunque di tenere conto delle concrete modalità con cui oggi viene organizzata l’assistenza territoriale, evitando che i tempi della visita possano determinare automaticamente la perdita della copertura previdenziale relativa alla giornata precedente.
Quando il giorno precedente non viene riconosciuto
Il riconoscimento della tutela previdenziale della malattia dal giorno immediatamente precedente alla data di rilascio del certificato viene meno se la data indicata nel campo “Dichiara di essere ammalato dal…” è anteriore di oltre un giorno.
In questo caso, infatti, non è possibile ricondurre quella data a quella della chiamata effettuata dal lavoratore al medico curante.
La precisazione arriva dalla Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, che ha illustrato le novità introdotte dalla circolare Inps n. 92 del 4 settembre.












