1 Ottobre 2026
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Cassazione, accolto il ricorso per un imprenditore reggino: annullato il no alla sospensione condizionale

La Quinta Sezione Penale della Suprema Corte azzera la decisione della Corte d'Appello di Reggio Calabria e dispone un nuovo giudizio sul beneficio concesso

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Svolta giudiziaria di rilievo dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione in favore di un noto imprenditore della provincia di Reggio Calabria. I giudici della Quinta Sezione Penale hanno accolto il ricorso presentato dal suo legale, l’avvocato Luigi Luppino del Foro di Palmi, annullando la sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Reggio Calabria limitatamente al diniego della sospensione condizionale della pena e disponendo il rinvio ad un’altra sezione del medesimo tribunale per un nuovo esame.

Il percorso processuale dal primo grado all’Appello

La vicenda trae origine dalla condanna inflitta in primo grado dal GUP di Reggio Calabria, che aveva stabilito nei confronti dell’imprenditore una pena di 2 anni e 10 mesi di reclusione per l’ipotesi di bancarotta fraudolenta. Nel successivo grado di giudizio, la Corte d’Appello reggina aveva significativamente ridimensionato l’impianto accusatorio riducendo la sanzione a 2 anni di reclusione, negando contestualmente la concessione del beneficio della sospensione condizionale.

Dalla “sezione filtro” al verdetto

Il pronunciamento degli ermellini assume un particolare peso tecnico sotto il profilo procedurale. Il ricorso era stato inizialmente destinato alla Settima Sezione Penale, l’organo filtro incaricato di rilevare le cause di inammissibilità. A fronte della proposta di rigetto, l’avvocato Luppino ha depositato un’articolata memoria difensiva dimostrando che il precedente penale utilizzato dai giudici di merito per negare il beneficio era riferito a un risalente decreto penale la cui fattispecie di reato doveva considerarsi estinta.

Accolte le tesi difensive e disposto il rinvio

Le argomentazioni formulate dal penalista palmese hanno indotto il collegio a superare il vaglio preventivo e a trasferire la trattazione del fascicolo alla Quinta Sezione Penale per la discussione ordinaria, sfociata poi nell’annullamento parziale della sentenza di secondo grado e nel rinvio ad un’altra sezione della Corte d’Appello di Reggio Calabria per la rideterminazione del beneficio.

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