Il Tar Calabria, Sezione staccata di Reggio Calabria, ha accolto il ricorso presentato dal titolare di un esercizio commerciale al quale era stata negata dalla Questura la licenza per la raccolta di scommesse. I giudici amministrativi hanno annullato il provvedimento, ritenendo che il controllo giudiziario non possa trasformarsi in un ostacolo alla prosecuzione dell’attività imprenditoriale che la stessa misura di prevenzione mira a risanare.
La vicenda, riportata da Agipronews, riguarda un’impresa destinataria di una interdittiva antimafia e successivamente ammessa al controllo giudiziario previsto dal Codice antimafia.
Interdittiva antimafia e controllo giudiziario
Dopo l’ammissione al controllo giudiziario, il titolare aveva chiesto di poter riavviare l’attività di raccolta di scommesse. La Questura, tuttavia, aveva respinto l’istanza richiamando alcune frequentazioni del richiedente con soggetti ritenuti “controindicati”.
Il Tar ha però evidenziato una distinzione ritenuta centrale nel caso esaminato: non si trattava dell’avvio di una nuova impresa, ma del “riavvio di un’attività già esercitata dal ricorrente“.
I giudici hanno inoltre ricordato che il controllo giudiziario comporta la sospensione degli effetti dell’interdittiva antimafia, richiamando anche un principio espresso dalla Corte costituzionale. Senza questo meccanismo, secondo la Consulta, l’ordinamento “indicherebbe il percorso di recupero, ma non fornirebbe le gambe per percorrerlo”.
Il potere della Questura resta
La sentenza non esclude, tuttavia, l’autonomia della Questura nella valutazione dei requisiti necessari per il rilascio della licenza per la raccolta di scommesse.
Anche durante il controllo giudiziario, infatti, l’autorità di pubblica sicurezza conserva il potere di verificare l’affidabilità del richiedente, il possibile rischio di abuso del titolo autorizzativo e la sua “buona condotta”.
Secondo il Tar, però, qualora la Questura intenda negare la licenza nonostante l’ammissione al controllo giudiziario, deve indicare “specifiche circostanze e situazioni sfuggite al Giudice della Prevenzione” che rendano ragionevole e plausibile un giudizio di pericolosità.
La valutazione deve inoltre tenere conto della presenza dell’Amministratore giudiziario e considerare se eventuali rapporti con soggetti controindicati possano effettivamente protrarsi nel futuro.
Il caso concreto e le frequentazioni contestate
Nel caso esaminato dal tribunale amministrativo, le frequentazioni indicate dalla Questura risultavano in larga parte già valutate nell’ambito del precedente procedimento di prevenzione.
Da quel procedimento era emerso, secondo quanto riportato nella sentenza, che il titolare era incensurato e che non risultavano “concrete cointeressenze criminali o collegamenti diretti con ambienti mafiosi a fini imprenditoriali”.
Per il Tar, dunque, il provvedimento della Questura finiva per “limitare la libertà di iniziativa economica” e per “frustrare la funzione bonificante concretamente svolta dal controllo giudiziario“.
Il Tar annulla il diniego della Questura
Il Collegio ha quindi accolto il ricorso e annullato il provvedimento della Questura, riconoscendo che il percorso di controllo giudiziario deve poter svolgere concretamente la propria funzione di risanamento dell’attività imprenditoriale.
La sentenza precisa al tempo stesso che l’ammissione al controllo giudiziario non comporta automaticamente il diritto al rilascio della licenza: l’autorità di pubblica sicurezza mantiene i propri poteri di valutazione, ma deve fondare un eventuale diniego su elementi specifici e ulteriori, capaci di giustificare il giudizio di pericolosità.













