Due anni di reclusione per le condotte persecutorie nei confronti dell’ex fidanzato e la diffusione di immagini intime senza il suo consenso. È la pena inflitta a L. P. G., 32 anni, dal giudice Giovanni Strangis, a Catanzaro. La sentenza riguarda entrambi i capi d’imputazione, unificati dal vincolo della continuazione con la qualificazione del secondo capo d’accusa: non tentata estorsione, ma esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone, cioè il tentativo di ottenere con minacce o violenza il pagamento di somme che l’imputata riteneva le fossero dovute. L’imputata, difesa dall’avvocato Marco Costantini del Foro di Roma, è stata inoltre condannata al risarcimento del danno in favore dell’ex compagno, un giovane di 33 anni, costituitosi parte civile con l’assistenza dell’avvocato Domenico Concolino.
Le contestazioni: messaggi, minacce e immagini intime
La vicenda ricostruita nella richiesta di rinvio a giudizio prende le mosse dalla fine della relazione. Secondo l’accusa, la donna avrebbe sottoposto l’ex fidanzato a reiterate condotte moleste e minacciose, provocandogli un grave e persistente stato di ansia e paura e costringendolo a cambiare le proprie abitudini di vita. Nel primo capo erano contestati atti persecutori e diffusione illecita di immagini sessualmente esplicite. La Procura descriveva ripetuti messaggi, minacce di rovinargli la vita e un tentativo di entrare nella sua abitazione contro la sua volontà, interrotto quando l’uomo aveva allertato il 112.
Sempre secondo la ricostruzione accusatoria, l’imputata avrebbe inviato foto intime dell’ex compagno ad alcuni colleghi, minacciando ulteriori pubblicazioni online. Nel documento si faceva riferimento anche all’apertura di un canale YouTube e di una pagina Instagram con immagini della relazione, senza il consenso dell’uomo.
Le richieste di denaro e la riqualificazione del secondo capo
Un altro passaggio della vicenda riguarda le richieste di denaro, avanzate sostenendo di dover recuperare somme legate a regali fatti durante la relazione. Nella richiesta di rinvio a giudizio, la Procura aveva contestato la tentata estorsione, richiamando messaggi nei quali le pretese economiche erano accompagnate dalla minaccia di contattare amici e colleghi e diffondere materiale intimo. La sentenza riconosce alla parte civile il diritto al risarcimento del danno, il cui importo dovrà essere determinato in un separato giudizio civile. La condannata dovrà inoltre rifondere le spese processuali, quantificate in 2.000 euro.
Il percorso di recupero psicologico
Alla 32enne è stato imposto anche l’obbligo di frequentare uno specifico percorso di recupero psicologico e di reinserimento, con cadenza bisettimanale. Una prescrizione che si aggiunge alla pena e alle statuizioni economiche in favore della parte civile.














