11 Settembre 2026
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Si vota, anzi no, anzi per ora sì: il referendum sui sottosegretari resta sospeso tra urne e tribunali

Il ricorso viene dichiarato inammissibile: i giudici amministrativi non entrano nel merito e indicano la strada del giudice ordinario. Intanto la consultazione resta convocata e la Regione che la contesta è anche quella che deve organizzarla

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La Regione tenta di fermare il referendum. Non ci riesce e allora deve anche organizzarlo. Il TAR, alla fine, risponde: avete sbagliato giudice. Se fosse una commedia, qualcuno accuserebbe l’autore di aver esagerato. Invece è tutto vero. In Calabria c’è un referendum già fissato per il 29 novembre, un ricorso presentato per impedirlo e una Regione che, mentre cerca di cancellarlo in tribunale, prepara le urne per celebrarlo.

La modifica dello Statuto e la richiesta di referendum

La storia comincia con la modifica dello Statuto regionale: più assessori e la possibilità di nominare due sottosegretari. Sette consiglieri di opposizione chiedono di far decidere i calabresi. Il Segretario generale del Consiglio regionale risponde: no, il referendum non si può fare. L’Ufficio centrale regionale presso la Corte d’Appello risponde al contrario: sì, si può fare.

La Regione porta quel “sì” davanti al TAR

A quel punto la Regione prende quel “sì”, lo porta al TAR e chiede di trasformarlo nuovamente in un “no”. Vuole che la decisione venga annullata e prova anche a ottenere uno stop immediato. Ma il 20 luglio il TAR non tira il freno a mano. E così la macchina del referendum continua a camminare. Non essendoci alcuna sospensione, il Presidente Roberto Occhiuto firma il decreto e fissa il voto per domenica 29 novembre. Ed eccolo, il capolavoro del paradosso: la Regione fa ricorso contro il referendum e il Presidente della stessa Regione lo indice. Con una mano si prepara il fascicolo per il tribunale. Con l’altra si preparano le schede elettorali. È come chiedere di annullare un matrimonio e, nel frattempo, apparecchiare comunque i tavoli per il ricevimento. Dal punto di vista giuridico una spiegazione c’è. Il Presidente deve dare esecuzione a una decisione ancora efficace, mentre la Regione conserva il diritto di contestarla. Tutto regolare. È visto da fuori che sembra un cortometraggio dell’assurdo.

La sentenza: il TAR non decide sul referendum

Ora arriva finalmente la sentenza del TAR. Il pubblico si aspetta di sapere chi ha vinto: referendum sì oppure referendum no? Risposta: nessuno dei due. Il TAR non decide se il referendum sia legittimo. Non stabilisce se debba essere celebrato e neppure se la Regione abbia ragione. Si limita a guardare il ricorso e a dire: questa causa non spetta a noi. In altre parole, dopo settimane di carte, memorie e avvocati, si scopre che la partita è stata giocata nello stadio sbagliato.

La competenza è del giudice ordinario

Secondo i giudici amministrativi, qualunque sia la natura della decisione presa dall’Ufficio centrale, la questione deve finire davanti al giudice ordinario. Il ricorso della Regione viene quindi dichiarato inammissibile e le spese sono compensate. E il referendum? Per ora resta esattamente dov’era: fissato per il 29 novembre. La sentenza non gli ha dato ragione, ma non lo ha neppure fermato. La Regione potrà rivolgersi al giudice ordinario e chiedere una nuova sospensione. Fino a quel momento, però, la consultazione rimane in piedi.

Le urne aspettano, gli avvocati cercano la porta giusta

I calabresi si trovano così davanti a un referendum che la Regione non voleva, che la Regione ha impugnato e che la Regione stessa è chiamata a organizzare. Le urne aspettano. Gli avvocati cercano la porta giusta. E la risposta, almeno per oggi, è questa: si vota. Anzi, forse. Anzi, per ora sì.

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